DONNE E LAVORO

Il divieto di essere licenziata

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Per garantire alla donna lavoratrice la tranquillità necessaria che le permetta di intraprendere un percorso di gestazione ed allattamento, la legge prevede un diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo determinato dalla legge.

Si tratta di una tutela volta ad impedire soprusi o limiti alla libera scelta di essere mamma. Il divieto di licenziamento ha valore dunque dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino o, nel malaugurato caso in cui il bambino muoia durante il parto, nei tre mesi successivi.

Per determinare il periodo di gravidanza, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto indicata nel certificato medico. Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici affidatarie o adottive e decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia, indipendentemente dal fatto che l'affidamento sia temporaneo o definitivo.

Questo divieto non opera nel caso di colpa grave della lavoratrice, né nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é addetta, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. La lavoratrice può essere licenziata anche in caso di esito negativo del periodo di prova.

Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisca dell'astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo.

(Fonte: http://www.filodiritto.com)

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