L'Inps ha infatti reso note importanti novità sull'argomento, per mezzo di una recente circolare applicativa del nuovo Testo Unico, sulla tutela della maternità e paternità. In particolare risulta che per il parto gemellare raddoppia il congedo parentale a favore dei lavoratori dipendenti. Nel caso di parti plurigemellari, rari, ma pur sempre possibili, il periodo di congedo si allunga addirittura in relazione al numero dei gemellini. I mesi di astensione previsti per chi ha figli fino agli 8 anni devono essere cioè moltiplicati per il numero stesso dei bambini.
Ecco una panoramica su come si presentano ora le regole che governano la materia e che interessano anche i genitori con un figlio soltanto.
- Astensione obbligatoria. Dura 5 mesi: la lavoratrice è tenuta ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima della data presunta del parto e nei tre mesi successivi. La madre può però dividere diversamente il periodo di congedo, decidendo ad esempio di restare a casa un mese prima del parto e quattro dopo. Alla lavoratrice in astensione obbligatoria spetta l'80% della normale retribuzione. In determinati casi, ad esempio per impedimento della madre o qualora il bambino sia affidato al padre, il congedo può essere usufruito dal padre.
- Per l'allattamento, durante il primo anno di vita del bambino, spettano due ore giornaliere di riposo - retribuite come ore di lavoro -, che possono essere concesse alla madre o in alternativa al padre. Se il parto è gemellare le ore raddoppiano.
- Congedo parentale. Dopo l'astensione obbligatoria, si può ottenere, su richiesta, il congedo parentale, che sostituisce l'astensione facoltativa ed è un permesso per seguire i figli. Ne hanno diritto sia la mamma sia il papà durante i primi 8 anni di vita del bambino e ciascun genitore ne può usufruire per sei mesi, per un massimo di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori. Il congedo parentale può essere goduto continuativamente o venire suddiviso in frazioni più piccole, secondo le necessità, e può essere anche utilizzato contemporaneamente dai genitori. Nel caso di parto plurimo i genitori godono di un congedo di analoga durata per ogni figlio.
- L'indennità. Per i periodi di congedo parentale, fino al terzo anno di vita del bambino, spetta un'indennità pari al 30% della normale retribuzione. Questo vale fino ad un totale di sei mesi di congedo per entrambi i genitori. Per periodi di congedo più lunghi o successivi al compimento del terzo anno di età del bimbo, l'indennità è legata alle condizioni economiche della famiglia.
- Malattia. Per le malattie dei figli i genitori possono assentarsi dal lavoro fino al compimento dell'ottavo anno d'età del bambino. Durante i primi tre anni non ci sono limiti alle assenze, mentre dai tre agli otto anni spettano soltanto cinque giorni all'anno per ciascun genitore. Per i giorni di assenza dovuti a malattia dei figli non è prevista retribuzione.
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