Tutti i lavoratori sognano le vacanze. Ogni dipendente ha diritto a un certo numero di giorni di ferie, da prendere in accordo con il datore di lavoro, anche in base alle chiusure tipicamente estive di molte ditte, che si prendono una pausa solitamente ad agosto. Quando si parte o si decide di rimanere a casa a riposarsi per qualche giorno, sorge spontanea una domanda: per un dipendente in ferie la reperibilità è obbligatoria oppure no?
Può capitare a volte che nel primo giorno di ferie o nei seguenti, dal lavoro chiamino per una qualche urgenza o una comunicazione. Questo non accade se tutta l'azienda è in ferie, a meno che non ci siano situazioni di emergenza che richiedano il contatto con alcuni o tutti i dipendenti. Ma se è solo un individuo ad essersi preso un po' di giorni di riposo, si potrebbe ricevere la chiamata del capo o del proprio responsabile anche se si è in ferie. O anche una mail. Bisogna rispondere oppure no?
La Cassazione ha stabilito che se una persona è in ferie ed è già partita, il datore di lavoro non può pretendere che si metta a lavorare o che torni in ufficio. La legge prevede che, in caso di partenza, non c'è nessun obbligo di reperibilità, mentre se non si è partiti o non sono ancora cominciate le ferie, il datore può anche cambiare il piano ferie concordato, ma non se queste hanno gi avuto inizio. In altre sentenze, infatti, se il lavoratore è ancora nei paraggi, si lascia a discrezione del personale, anche se ci vorrebbe anche un po' di criterio da parte del capo. Diversa la situazione se nel contratto c'è l'obbligo di reperibilità anche nei giorni di vacanza o se c'è un accordo privato che prevede di dover rispondere al telefono o alle mail anche quando si è in ferie.
Ovviamente, sarebbe opportuno utilizzare la reperibilità solo in caso di estrema urgenza e se proprio non si può chiedere a un altro dipendente. Il lavoratore, però, dovrà essere risarcito dei giorni non goduti in hotel o del cambio di biglietto per rientrare prima e di tutte le spese già sostenute per attività di cui non potrà godere. Per legge spetta anche l’indennità per la mancata fruizione delle ferie, che potranno essere prese in altro periodo.
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