Vivere insieme, creare una famiglia e scegliere di non sposarsi. Non tutte le coppie sono per il matrimonio, religioso o civile. Molti partner decidono per la libertà, per stare insieme come atto d'amore e non perché un contratto ne definisce i termini. Quando una semplice convivenza diventa una coppia di fatto? Non c'è un limite temporale, semmai c'è – grazie alla Legge Cirinnà – la possibilità di formalizzare o meno la convivenza con un contratto o una semplice dichiarazione in comune. La convivenza more uxorio è una coabitazione tra due persone maggiorenni (senza distinzione di sesso) legate affettivamente che convivono nella stessa abitazione senza però essere sposate legalmente. E' uno status riconosciuto dalla legge italiana.
Contratto di convivenza
Per i partner è possibile sottoscrivere un contratto di convivenza. Si tratta di una scrittura privata, che deve essere autenticata da un notaio o da un avvocato e trasmessa nei 10 giorni successivi al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione nel registro previsto sulla base delle disposizioni del cd. "ordinamento anagrafico".
Come dichiarare una convivenza di fatto
Le persone che desiderano dichiarare la propria convivenza devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (attraverso un modulo che si trova in comune) unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione deve essere poi presentata all'anagrafe e non può essere presentata da coloro che facciano già parte di una unione civile o di persone che stanno aspettando lo scioglimento di un procedente matrimonio.
Quali sono i diritti dei conviventi di fatto?
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
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