Il lavoro domestico in Italia è tutelato da una legge che ne regola diritti e doversi. Secondo l'articolo 1 della Legge 2 aprile 1958, n. 339, il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione da parte del lavoratore di servizi di tipo domestico utili per il corretto svolgimento della vita famigliare. Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, che quindi dovrebbe seguire tutte le norme di legge previste.
Il CCNL definisce i "lavoratori domestici" come gli addetti alla vita famigliare: si tratta di ogni persona che presta il proprio servizio per aiutare una famiglia, con qualifiche specifiche o per mansioni generiche. Il suo datore di lavoro può essere una persona singola oppure un gruppo famigliare o ancora una comunità senza fine di lucro. Per poter essere definito lavoro domestico deve essere:
- continuativo e non sporadico, quindi devono esserci orari stabiliti e ripetuti nel tempo
- prestato all'interno della famiglia
- prevalente, quindi impiegare almeno quattro ore, anche non consecutive, in una giornata
Per poter essere definito come lavoro domestico, come abbiamo sottolineato in precedenza, deve esserci un contratto di lavoro subordinato stipulato tra datore e lavoratore. IL CCNL prevede quattro categorie per inquadrare i lavoratori domestici, in base al grado di professionalità richiesto e al livello di istruzione:
- 1° categoria super: domestici con diploma o attestato con valore legale, con una professionalità specifica
- 1° categoria: donne di compagnia, chef, infermieri diplomati, assistenti per gli anziani e tutti gli altri operatori con una competenza professionale elevata
- 2° categoria: baby sitter, balie, bambinaie, autisti, camerieri, guardarobieri o lavoratori generici, che hanno lavorato per 18 mesi presso la stessa famiglia
- 3° categoria: colf o lavoratori che svolgono lavori di fatica e che non hanno maturato i 18 mesi per passare alla seconda categoria
I lavoratori domestici possono essere a servizio intero (oltre alla retribuzione, dispongono di vitto e alloggio), a mezzo servizio (il lavoratore presta servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali), a ore (il lavoratore presta servizio solo alcuni giorni alla settimana, con orario inferiore alle 24 ore settimanali).
Il datore di lavoro deve stipulare corretto contratto, con contribuzione INPS e tutti i diritti di legge previsti in un tipo di lavoro subordinato, part time o full time che sia.
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