Succede con una certa frequenza che i voli siano cancellati. Come mai? Le cause, purtroppo, sono numerose: dalle condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo alla chiusura dello spazio aereo, dai rischi per la sicurezza dei passeggeri ai problemi legati a una possibile instabilità politica del paese di partenza o destinazione. Ciò che un passeggero deve ricordarsi è che esiste una normativa europea che stabilisce delle regole comuni in termini di assistenza e compensazione.
Come fare se il tuo volo è stato cancellato?
Il passeggero ha diritto a richiedere un rimborso o la riprotezione su un altro volo, vale a dire la possibilità di essere imbarcati il prima possibile su un volo alternativo in partenza quanto prima. Secondo l'art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, nominato "Diritto a compensazione pecuniaria", ecco che cosa deve aspettarsi il passeggero:
250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
400 euro per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'Unione Europea
Oltre al rimborso, si ha diritto anche a riceve assistenza (dai pasti a una sistemazione in albergo nel caso fosse necessario il pernottamento). La somma viene però dimezzata se al passeggero viene offerto un volo alternativo il cui orario non superi:
2 ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originale per tratte pari o inferiori a 1.500 km
3 ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originale per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km
4 ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originale per le tratte aree che non rientrano nelle precedenti tipologie elencate
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